Il Regolamento CE n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)
al capo II sez. 1 art. 4 punto 4 indica che “Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.”Con ogni probabilità, la differente tendenza ad asseverare o meno la traduzione ai fini della notifica scaturisce dalla differente interpretazione del termine “legalizzazione”: legalizzazione dovrebbe indicare la procedura eseguita dalla Procura della Repubblica (nell’esperienza italiana) di autenticazione della firma del pubblico ufficiale davanti al quale il traduttore assevera la traduzione. È sostituita dall’Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia del 1961. “Legalizzazione”, dunque, non indica la procedura di asseverazione-giuramento della traduzione in senso stretto, né la indica la versione inglese del medesimo regolamento (che, infatti, riporta in luogo di “legalizzazione” la dicitura “legalisation”).
Al fine di evitare contestazioni per vizi di forma, la prassi più diffusa è tuttavia appunto quella di disporre la traduzione dell’atto notificando, la successiva asseverazione e omettere, invece, la procedura di legalizzazione/apostille.